L’European Accessibility Act non impone l’obbligo di accessibilità a qualunque azienda: lo fa in due passaggi.
- Il settore. La legge copre solo categorie specifiche di prodotti e servizi, tra cui e-commerce, servizi bancari, telecomunicazioni, trasporti, e-book, terminali self-service e alcuni prodotti hardware di consumo (le categorie principali sono nell’elenco più sotto). Se non vendi niente di questa lista, l’EAA non ti riguarda, a prescindere da quanto è grande la tua azienda.
- La dimensione. Dentro questi settori, l’obbligo si applica a tutti tranne le microimprese: aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio sotto i 2 milioni di euro, entrambe le condizioni necessarie insieme, non basta rispettarne una sola.
L’esenzione, inoltre, vale pienamente solo per chi fornisce servizi: chi produce o distribuisce prodotti fisici coperti dalla legge non ne beneficia allo stesso modo.
Molti imprenditori pensano all’accessibilità digitale come a un obbligo per “le grandi aziende” o per chi vende alla pubblica amministrazione. Non è così semplice in nessuna delle due direzioni: non basta essere grandi per rientrarci (serve vendere qualcosa nell’elenco coperto), e non basta essere piccoli per esserne fuori (il settore in cui operi resta la prima condizione da controllare, la dimensione la seconda).
Il mio settore rientra nell’ambito EAA?
Solo se vende una delle categorie di prodotti/servizi elencate dalla direttiva. Non è una legge generica sull’accessibilità digitale: copre un elenco specifico.
| Cosa copre | Esempi |
|---|---|
| E-commerce | Catalogo prodotti, carrello, checkout, gestione ordini |
| Servizi bancari e finanziari | App, home banking, portali polizze |
| Trasporti | Prenotazione biglietti, informazioni di viaggio in tempo reale |
| Comunicazioni elettroniche | Servizi di messaggistica, chat, videochiamata |
| E-book | Contenuti e piattaforme di lettura digitale |
| Terminali self-service | Bancomat, biglietterie automatiche, check-in |
| Computer e sistemi operativi, smartphone, TV per media audiovisivi, e-reader | Prodotti hardware/software di consumo |
| Accesso ai media audiovisivi | Piattaforme di streaming, guide elettroniche ai programmi |
| Comunicazioni di emergenza | Numero unico europeo 112 |
Anche un sito che si presenta come “solo marketing” rientra nell’ambito se contiene informazioni di prodotto dettagliate o un modulo di iscrizione legato a uno dei servizi elencati: il criterio non è la categoria della pagina, ma la funzione che svolge nel percorso di acquisto o di accesso al servizio. Un’azienda che non vende niente di questa lista, per quanto grande, non rientra nell’EAA solo per le sue dimensioni.
Login, autenticazione e documenti scaricabili (PDF, contratti) non risultano essere categorie autonome elencate dalla direttiva: sono, con ogni evidenza, requisiti di accessibilità che si applicano dentro una delle categorie sopra, una volta che l’azienda è già in ambito (es. il login del tuo e-commerce, il PDF della tua polizza assicurativa), non condizioni che da sole fanno scattare l’obbligo. Avere un modulo di login o un PDF scaricabile sul sito, di per sé, non risulta sufficiente a far rientrare un’azienda nell’EAA.
Vendi servizi, non prodotti fisici: cambia qualcosa per l’esenzione?
Sì, e in modo rilevante: la direttiva limita l’esenzione microimprese ai soli fornitori di servizi, non alle microimprese che producono o distribuiscono prodotti fisici coperti dalla legge (es. terminali di pagamento, dispositivi). Per chi vende siti, e-commerce, abbonamenti o servizi digitali, questa distinzione lascia la soglia com’è descritta sopra. Se il tuo caso riguarda un prodotto fisico, non solo un servizio digitale, vale la pena una verifica puntuale con un legale prima di considerarti esente.
Quali sono esattamente le due soglie di esenzione?
Una volta confermato che il settore rientra nell’ambito EAA, l’esenzione si applica solo a chi è sotto entrambe le soglie contemporaneamente: meno di 2 milioni di euro di fatturato annuo e meno di 10 dipendenti. Se un’azienda supera anche una sola delle due, l’esenzione decade.
| Situazione azienda | Rientra nell’esenzione? |
|---|---|
| 5 dipendenti, 800.000 € di fatturato | Sì |
| 8 dipendenti, 3.000.000 € di fatturato | No, supera la soglia di fatturato |
| 15 dipendenti, 1.500.000 € di fatturato | No, supera la soglia di dipendenti |
| 25 dipendenti, 5.000.000 € di fatturato | No, supera entrambe |
Il modo esatto in cui fatturato e organico vanno calcolati nel proprio caso specifico (es. gestione di part-time o collaboratori) va verificato con un consulente legale o commercialista: la soglia in sé è chiara, i dettagli di calcolo per situazioni non standard richiedono un parere qualificato.
Cosa succede se sono appena sopra la soglia?
Non risulta esistere un periodo di tolleranza automatico: dal momento in cui un’azienda supera la soglia, rientra nell’ambito della legge (sempre a condizione che il settore sia già tra quelli coperti). Non risulta un obbligo per un’autorità di inviare un avviso formale prima che l’obbligo scatti: la prudenza è monitorare da soli la propria posizione rispetto alle soglie, soprattutto in fase di crescita.
Questo rende l’esenzione una condizione temporanea, non una garanzia permanente. Un’azienda che oggi rientra nell’esenzione ma prevede di superare i 10 dipendenti o i 2 milioni di fatturato nei prossimi mesi ha convenienza a muoversi prima, quando il progetto di adeguamento può essere pianificato con calma, invece che dopo, quando diventa una rincorsa.
Ho verificato che rientro: cosa significa adesso?
A questo punto la domanda cambia: non più “mi riguarda?”, ma “cosa comporta in pratica, e da quando?”. Le prossime sezioni rispondono a questo, partendo da quanto è ampio l’obbligo e arrivando a cosa sta succedendo davvero in Europa dopo la scadenza del 2025.
L’accessibilità del sito basta, o serve altro?
Non basta. L’EAA richiede accessibilità lungo l’intero percorso cliente, non solo sulle pagine web:
- i documenti scaricabili (contratti, manuali, PDF);
- le informazioni di accessibilità fornite prima dell’acquisto;
- il supporto clienti stesso.
Un sito tecnicamente conforme ma con un servizio di assistenza che non prevede canali accessibili non soddisfa comunque la legge nella sua interezza.
Per un’azienda strutturata, con più di 10 dipendenti o qualche milione di fatturato, la superficie coperta dalla legge è quasi sempre più ampia di quanto ci si aspetti al primo sguardo: non un singolo progetto da chiudere, ma un processo che tocca prodotto, contenuti e assistenza insieme.
La scadenza del 2025 è già passata: cosa significa adesso?
Significa che l’EAA non è più una legge futura da anticipare, ma una legge già pienamente in vigore la cui applicazione sta accelerando proprio in questi mesi. La direttiva è in vigore dal 28 giugno 2025: chi non si è mai posto la domanda non è “in anticipo”, è già in ritardo rispetto al momento in cui l’obbligo è scattato.
Il tuo sito è accessibile?
Cosa sta succedendo, in concreto, dopo la scadenza?
L’enforcement nei diversi paesi UE si sta intensificando, non allentando, mano a mano che passano i mesi dalla scadenza. Alcuni esempi datati e verificabili:
- Italia: il 15 maggio 2026 l’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato la Determinazione n. 84/2026, che rende operativo un sistema per cui chiunque, cliente, associazione o concorrente, può segnalare un servizio digitale ritenuto inaccessibile.
- Paesi Bassi: da febbraio 2026 le aziende con self-reporting assente o debole hanno priorità di audit; un programma di controllo su larga scala è partito da aprile-maggio 2026.
- Francia: il 4 giugno 2026 un tribunale ha condannato una grande catena di supermercati per l’inaccessibilità di sito e app, con penali giornaliere per il ritardo nell’adeguamento; azioni analoghe erano già partite contro altre catene da luglio 2025.
- Norvegia: una piattaforma sanitaria è soggetta a una multa giornaliera dall’agosto 2025 per problemi di accessibilità non risolti entro la scadenza fissata dall’autorità.
Per analizzare nel dettaglio le sentenze, gli importi delle multe e i nomi delle aziende coinvolte in Europa, leggi European Accessibility Act: i primi casi reali in Europa.
Qual è la direzione futura della normativa?
Va verso una copertura più stretta, non verso più margini di tolleranza. Lo standard tecnico di riferimento (EN 301 549) è oggi allineato a WCAG 2.1 AA ma in transizione verso WCAG 2.2 AA, il livello più recente delle linee guida. Un gruppo di lavoro che riunisce le autorità di vigilanza di tutti i paesi UE (Articolo 28 della direttiva) condivide dati su violazioni ed enforcement tra paesi: una violazione rilevata in un paese può quindi innescare attenzione anche altrove, non resta isolata al mercato in cui è stata scoperta per primo.
Per un’azienda che oggi valuta se occuparsene, il punto non è più “prevenire una scadenza”: è che il rischio di essere notati aumenta ogni mese che passa senza un audit fatto, non il contrario.
Approfondimento normativo: Per capire quali sono le tre direttive europee e cosa prevede la legge italiana (D.Lgs. 82/2022), consulta la guida Che cos’è l’European Accessibility Act e chi deve rispettarlo?
Hai dubbi sull'accessibilità del tuo sito?
Da dove parte concretamente la verifica?
Il primo passo è capire dove si trova oggi il sito rispetto allo standard tecnico di riferimento, l’EN 301 549 (allineato a WCAG 2.1 AA, in transizione verso WCAG 2.2 AA). Un audit di accessibilità verificato manualmente, non solo con uno scanner automatico, mostra esattamente quali barriere esistono su design, navigazione da tastiera, codice e screen reader, e quali hanno la priorità più alta da correggere per prime.
